Acquisto nuova auto, il dettaglio che conoscono in pochi: a cosa fare attenzione

Comprare una nuova auto sta diventando sempre più complesso e difficile con la crisi economica. Qui troverete la differenza tra acconto e caparra.

Il mercato dell’auto è in rosso. Gli italiani stanno attraversando un lunghissimo periodo di crisi economico, acuito dagli anni difficili della pandemia e dall’invasione russa in Ucraina. Eventi catastrofici che hanno segnato una inflazione con pochi precedenti storici e una recessione sempre più preoccupante. I dati delle auto vendute sono in picchiata, anno dopo anno, ma per chi ha le possibilità economica di acquistare una nuova vettura occorre fare delle differenziazioni.

Nuova auto: caparra o acconto cosa significa
Derapate.it (AdobeStock)

Una volta scelto il vostro veicolo preferito occorre versare una somma sul prezzo da corrispondere sotto forma di caparra o di acconto. Non sono sinonimi ma sono concetti molto differenti. L’acconto è, banalmente, il passaggio di una somma versata al venditore a titolo di anticipo sul prezzo della vettura. La somma dovrà essere restituita al potenziale acquirente, qualora l’acquisto non venga formalizzato.

Qualora il venditore dovesse riscontrare una irregolarità o dovesse ritenere di aver subito un danno, a quel punto dovrà rivolgersi ad un giudice. In ogni caso non può intascare l’acconto a titolo di risarcimento. Quindi, in questo caso, ad essere tutelato è l’acquirente del mezzo, essendo una prova della volontà a concludere l’affare. Se la compravendita si chiude positivamente, l’importo versato a titolo di acconto viene detratto dal prezzo finale.

La differenza con la caparra auto

Quando, invece, si intende acquistare un nuovo veicolo, l’art. 1385 del Codice Civile prevede che la caparra confirmatoria è una somma di danaro che una parte si impegna a versare all’altra, al momento della firma del contratto, al fine di garantire l’impegno assunto. Una volta effettuato il versamento della caparra possono verificarsi varie situazioni, ed è qui che occorre prestare attenzione.

I successivi commi dell’articolo 1385 c.c. prevedono che se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra. Quindi se dovesse cambiare idea l’acquirente, in questo caso, il venditore potrà trattenere la cifra già versata. Se inadempiente è, invece, la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Notate che deve essere restituita se la prestazione principale è diversa dall’obbligo di consegnare una somma di denaro, mentre se anche quella principale impone al debitore una dazione di denaro la caparra dev’essere imputata ad essa. In tal caso la parte non inadempiente recede e trattiene la caparra e questa diviene strumento di autotutela, come prevede la legge dopo la pronuncia della Cassazione (Cass. SS. UU., 14 gennaio 2009, n.553).

L’articolo 1386 c.c., poi, spiega la caparra penitenziale. Quest’ultima è utile per quantificare in anticipo, e in via definitiva, l’entità del risarcimento dovuto in caso di recesso o inadempimento contrattuale. In questo caso, come sancito dal secondo comma, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

Diritto al recesso

Purtroppo questa tematica è sempre più dibattuta soprattutto nei tempi di crisi attuale. Qualora non sia arrivata la vettura entro il tempo stabilito, concordato con la compagnia, è possibile ottenere legittimamente il recesso del contratto di acquisto e la restituzione della caparra con importo doppio. Il Codice della strada prevede fino a 1700 euro di multa per questa contravvenzione. 

Con la crisi del microchip, inoltre, è cosa abbastanza comune ma un venditore di auto può avvalersi di un periodo di tolleranza, solitamente 60 giorni, se dimostra che la ritardata consegna del mezzo non è riconducibile alla sua volontà ma a cause di forza maggiore.

Vi suggeriamo sempre di leggere, attentamente, tutte le condizioni contrattuali per non incorrere in una ignoranza che non è contemplata dalla legge. Ricordatevi sempre che la caparra deve essere, espressamente, identificata come tale. Al contrario, qualora non vi sia alcuna indicazione, la cifra versata in anticipo è intesa come acconto.

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