Auto dotata di dash cam: perché averla e cosa dice la legge

Sempre più persone scelgono di installare sulla propria auto una telecamera. Ecco tutto ciò che è bene sapere prima di procedere.

E’ ormai pratica diffusa da parte di possessori di auto, inserire all’interno dell’abitacolo una dash cam. Va detto che questa non ha nulla a che vedere con la scatola nera,  obbligatoria dallo scorso luglio dal Regolamento europeo 2019/2144, per registrare parametri utili alle forze dell’ordine in caso di incidente. Si tratta invece di una telecamera compatta ad uso meramente personale, posizionata cruscotto o sul parabrezza, in grado di registrare senza soluzione di continuità quanto avviene davanti al veicolo stesso, che sia esso in movimento o in sosta.

Dash auto (AdobeStock)
Dash auto (AdobeStock)

Ma per quale motivo montarla? Ebbene, sulla carta la sua funzione dovrebbe essere quella di tenere il proprietario al riparo da spiacevoli episodi come ad esempio i finti sinistri. Per capirci, tipo quelli in cui una persona si butta per terra sostenendo di essere stata investita. O ancora truffe vere e proprie, come quella, davvero antipatica, dello specchietto.

Fatta chiarezza sulle differenze e l’utilità. Ora rispondiamo ad un’altra importante domanda. E’ legale? Cosa dice la normativa al riguardo?

Auto con dash cam, tutto quello che c’è da sapere

Il sistema è simile a quello delle action cam adottate dai motociclisti sul casco e si caratterizza per la memoria estraibile. Ciò significa che i dati vengono sovrascritti in modo automatico una volta raggiunto il limite di spazio, senza subire alcuna interruzione. Bisogna inoltre specificare che questo dispositivo non deve essere confuso con la famosa camera che aiuta a parcheggiare. Quella non ha alcuna capacità di registrazione, ma mostra soltanto gli spazi posteriori per orientare chi è al volante nell’approccio alla piazzola.

Per quanto concerne l’utilizzo, non vi è un regolamento ad hoc. Più in generale il riferimento è l’articolo 141 del Codice della Strada secondo cui: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio mezzo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo“. O ancora l’articolo 169. “Chi è alla guida deve poter effettuare ogni manovra necessaria“.

Dunque, non esiste alcun particolare divieto. Ciò che conta è che il visore non crei impedimento visivo, né tantomeno nei movimenti. 

Come si usano le immagini

Se non vi è alcun veto nel posizionamento della dash cam, bisogna stare molto attenti alla privacy. Il titolare è responsabile della conservazione del filmato e della sua eventuale diffusione. Cosa vuol dire questo? Semplicemente che il contenuto non può essere pubblicato se sono facilmente identificabili le targhe e i visi delle persone riprese.

Chi proprio non può far a meno di rilasciare uno o più frammenti di filmato, magari sui social o su You Tube, si ricordi che deve oscurare i dati sensibili in fase di post produzione.

Non è infrequente, che tali telecamere di bordo vengano adoperate in caso di sinistro in cui si resta coinvolti indirettamente o direttamente. E qui qualcuno potrebbe chiedere, la registrazione può valere come prova per l’assicurazione o durante un processo?

Per fornire un responso a tale quesito ci rifacciamo al Codice Civile, nella fattispecie all’articolo 2.712.  “Le riproduzioni fotografiche, informatiche, cinematografiche, fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e cose formano piena prova, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità“, si legge.

In poche parole qualsiasi genere di contenuto può essere sfruttato come testimonianza sui generis, a patto che il documento non venga contestato dalla parte in causa, per quanto concerna la sua attendibilità, e non siano ravvisate della manipolazioni operate a posteriori. Ciò malgrado ogni video è comunque soggetto a valutazione da parte del giudice, sulla base del cosiddetto “prudente apprezzamento”. Sarà lui, quindi, a stabilire se il filmato possa essere ammesso come elemento processuale.

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