Auto, cerchi non originali: come montarli senza infrangere la Legge

Sulla vostra auto volete montare cerchi aftermarket? Ecco le linee guida da seguire prima di procedere e cosa fare per evitare guai.

A molti, soprattutto ai fanatici delle quattro ruote, sarà capitato di voler migliorare il look o le prestazioni della propria auto ritoccando alcuni elementi. Tra questi i cerchi. Ma cosa succede se si opta per quelli non originali? A cosa si può andare incontro? In questo approfondimento proveremo a rispondere ai vari quesiti sul tema.

Cerchi auto (AdobeStock)
Cerchi auto (AdobeStock)

Intanto chiariamo cosa si intende per “non originali” o  aftermarket. Essenzialmente si tratta di prodotti realizzati da aziende terze, quindi non dalla Casa automobilistica che ha rilasciato il veicolo, che possono essere acquistati e inseriti al posto di quelli in dotazione.

Cerchi auto non originali, a cosa fare attenzione

Se per qualsiasi motivo si devono sostituire i cerchi della propria vettura, puntare su quelli aftermarket significa prediligere l’impatto visivo e la personalizzazione. Di solito, infatti, questi sono molto più accattivanti rispetto a quelli standard adoperati dai costruttori. Oltre a ciò va aggiunto che possono garantire un progresso anche in termini di performance. Ad esempio per quanto concerne la stabilità o la dispersione del calore. Ciò avviene per una mera questione di materiali utilizzati, come la lega o l’acciaio.

Prima di acquisirli è importante verificare che siano compatibili con il modello di autovettura che si possiede. E successivamente che rispettino gli standard di sicurezza stabiliti dalla legge.

Occhi, perché una scelta sbagliata potrebbe compromettere l’efficienza del carburante. Ad esempio l’acciaio, essendo più resistente e robusto ha un impatto maggiore sul combustibile.

Dunque valutare prima bene i vari pro e contro. E non dimenticare di informarsi su cosa dice la normativa, onde evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli.

Il tema aftermarket secondo la legge italiana

Come detto, i cerchi comprati sul mercato secondario prevedono un’estetica e delle misure differenti rispetto a quelli indicati sul libretto del veicolo. Per non incorrere nell’illegalità è quindi bene rispettare il criterio della compatibilità. Altrimenti si rischia che in caso di incidente l’assicurazione non ne risponda. In secondo luogo i cerchi devono sempre essere omologati, e rispettare le regole riguardanti la sicurezza imposte dall’Unione Europea.

Per questo concerne l’Italia, la legge di riferimento è la 20 del 10 gennaio 2013, chiamata anche “Decreto Ruote”. Questa impone che a partire dall’1 ottobre 2015 nel Bel Paese possano essere vendute solamente ruote omologate di due tipologie.

Le UN/ECE124 con marcatura E. Qui le misure devono essere le stesse riportate sul libretto. Non è necessario l’aggiornamento della carta di circolazione, né portare con sé l’Allegato E, ossia la documentazione che attesta la corretta installazione delle ruote da parte dell’operatore.

E le NAD. Se le prime sono valide in tutta l’Unione Europea, in questo caso è interessato solo lo Stivale. L’omologazione è a firma del Ministero dei Trasporti ed è regolamentata dal decreto 20 che abbiamo prima nominato. La misura omologata può non essere indicata sul libretto. Anche per questo è obbligatorio portarsi dietro l’Allegato E, che certifica la corretta installazione e il Certificato di Conformità. Quando la misura non è a libretto, occorre aggiornare la carta di circolazione, prenotando un collaudo direttamente in Motorizzazione Civile, con annessi bollettini da pagare per un costo complessivo di cinquanta euro, anche se la cifra può variare tra una regione e un’altra. E’ importante ricordare che la certificazione deve essere rilasciata da un gommista operante nella medesima provincia della Motorizzazione di riferimento. Inoltre l’omologazione deve essere ben visibile.

Cerchi non a libretto, come comportarsi

Facendo un breve recap ribadiamo che con omologazione UN/ECE124 bisogna mantenersi aderenti alle misure indicate sul libretto. Con la NAD si può scegliere a proprio gusto.

In questo frangente, per rientrare nei principi di legalità imposti dal “Decreto Ruote” , bisogna optare per cerchi omologati e con numero di omologazione sempre ben visibile.  Una volta individuato un gommista di fiducia in grado di montare i cerchi di nostro gradimento, dobbiamo farci consegnare da lui: il Certificato di Conformità (COC). L’Allegato E, ossia il documento che certifica l’installazione a regola d’arte. E l’ambito d’Impiego.  Su quest’ultimo sono inserite altresì tutte le vetture per le quali il cerchio è omologato e la misura delle gomme consentite.

Ma quali sono le misure omologabili? Sono quelle presenti solamente nella documentazione fornita dall’operatore. E si riferiscono nello specifico al tipo di cerchio preferito. Assieme vengono indicati altri dettagli, come l’indice di carico, o il codice di velocità. Entrambi  possono essere maggiori o uguali ai minimi indicati sulla carta di circolazione.

Come mai l’ambito di impiego è così importante? Perché si tratta di una prova dell’omologazione del cerchio rispetto alla vettura. In caso contrario il montaggio non sarebbe consentito.

Montare un prodotto non omologato, cosa si rischia

Se per piacere dell’impatto estetico si opta per una soluzione non omologata proveniente dal mercato secondario, si può finire nei guai. Questo perché si commette una violazione della normativa vigente. Ne consegue che, se colti in flagranza, si possono subire delle “belle” multe.

Queste sono stabilite e regolate dal Codice della Strada. Nella fattispecie parliamo dell’articolo 72, comma 13, e dell’articolo 77, comma 3-bis.

Il primo riguarda le componenti non omologate e decreta che: “Chiunque circoli con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ottantasette a trecentoquarantaquattro euro. A ciò si aggiunge anche il sequestro e la confisca della parte non omologata.

Per quanto concerne invece il secondo articolo del CdS che abbiamo nominato, questo si rivolge direttamente a chi mette in commercio, importa o produce elementi non omologato e sostiene quanto segue: “Chiunque commercializzi, porti  sul territorio nazionale o produca parti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75 comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da centosessantotto a seicentosettantotto euro“.

Ma non è tutto. E’ passabile di una sanzione amministrativa con versamento di una somma che va da 845 a 3382 euro, chiunque commetta questo genere di violazioni nel montaggio di sistemi frenanti, di ritenuta, quindi di cinture di sicurezza o pneumatici. In questo caso specifico la pena è integrata al sequestro e alla confisca del bene non omologato.

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