Novità per le ZTL con una nuova importante disposizione anche per le auto ibride nei centri cittadini delle città italiane.
Le zone a traffico limitato, note come ZTL, sono aree nelle quali viene limitato l’accesso a particolari categorie di veicoli, permanentemente oppure in determinate fasce orarie. I motivi dell’istituzione di questi divieti sono svariati e generalmente rivolti alla riduzione del traffico nei centri storici, soprattutto durante i periodi con maggiore affluenza di traffico.
Le ZTL permettono di controllare i livelli di inquinamento nelle aree urbane oppure aumentare le entrate amministrative con il pagamento di un pedaggio urbano. Sebbene l’articolo 7 comma 9-bis del Codice della Strada, introdotto a partire dal 2019, afferma che nel delimitare le zone a traffico limitato i Comuni “consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida”, le stesse amministrazioni comunali possono prendere delle decisioni diverse. Il Codice della Strada, pur incentivando l’uso di veicoli a basso impatto ambientale, non elimina il potere regolatorio dei Comuni, che possono legittimamente imporre limiti all’accesso anche a veicoli ibridi.
Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di uno studio legale che si era visto negare da Roma Capitale il permesso ZTL per un’autovettura ibrida intestata allo studio. L’automobilista avrebbe voluto liberamente accedere alla ZTL nel Centro Storico di Roma e parcheggiare in un posto auto in via della Pallacorda. La tanto agognata autorizzazione non è arrivata. Lo studio legale aveva presentato ricorso al TAR per violazione del già citato art. 7 comma 9-bis del CdS, che consente l’accesso libero ai veicoli ibridi. Sebbene il CdS desse ragione al ricorrente, il TAR Lazio ha respinto il ricorso.
Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale, l’articolo 7 comma 9-bis del Codice della Strada non dà un diritto assoluto di accesso ai veicoli ibridi, ma determina un bilanciamento con altri interessi pubblici, come può essere per esempio la tutela del centro storico e la lotta quotidiana al traffico urbano. In secondo luogo, la ZTL Centro Storico di Roma è stata istituita prima del 2019, quando è entrato in vigore il più volte citato articolo del CdS, e pertanto non rientra nell’ambito di applicazione di quella norma. Dato che il posto auto era in un edificio differente e l’accesso secondario non era sufficiente per rientrare nei requisiti. Il TAR almeno ha riconosciuto l’ambiguità della normativa applicata.
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